Con il nuovo decreto legge numero 221 del 28/12/2015 ci sono importanti novità che riducono i costi di partecipazione alle gare d’appalto per le imprese che dimostrano determinati parametri di certificazione ambientale.

Di recente, è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 13 del 18.1.2016) il testo della Legge n. 221 del 28.12.2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (il c.d. “Collegato Ambientale”), in vigore dal 2 febbraio 2016.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative al Green Public Procurement (articoli 16, 17, 18, 19, 21 della l. n. 221 del 2015).

1) ART. 16

Prevede meccanismi di riduzione dell’importo delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni ambientali.

In particolare, l’art. 75, co. 7 Codice Appalti, è stato modificato per prevedere che, oltre alle riduzioni già in vigore, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l’importo della garanzia e dell’eventuale rinnovo è ridotto

· del 30%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

· del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto

· del 20%, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);

nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto

· del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi del UNI EN ISO 140641  o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi del UNI ISO/TS 14067.

Lo stesso articolo, tra i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, inserisce il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, e la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività aziendali.

2) ART. 17

Prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (ecogestione e audit EMAS e Ecolabel UE, certificazioni UNI EN  ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali nella formulazione delle graduatorie richiesti  per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

3) ARTT. 18 e 19

Il primo disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP). L’art. 19 assegna all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione di tali criteri, così come disciplinati nei rispettivi decreti ministeriali, e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. (PAN GPP).

4) ART. 21

Prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

 

Altre importanti modifiche al Codice degli Appalti riguardano:

1. Modifica dell’art. 83 del Codice in materia di criteri di valutazione dell’offerta;

2. Inserimento dell’art. 68-bis  recante “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”;

3. Modifica dell’art. 7 del Codice in materia di competenze dell’Osservatorio dei contratti pubblici in riferimento ai CAM (“criteri ambientali minimi”).

Nello specifico:

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice):

In forza della modifica apportata dalla l. n. 221 del 2015, ora il bando di gara potrà stabilire quale criterio (suggerito direttamente dal Legislatore) di valutazione dell’offerta il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea ECOLABEL UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso (lett. e-bis dell’art. 83).

Inoltre, ulteriore criterio di valutazione aggiunto dal “Collegato”, è il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione (lett. f dell’art. 83).

Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (art. 68-bis e 7 del Codice):

Con l’inserimento dell’art. 68-bis sorge l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di sostenibilità ambientale, attraverso l’inserimento nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti del Ministero dell’Ambiente già adottati nelle rispettive categorie di forniture e affidamenti (es. affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, del verde pubblico, di pulizia, arredi per l’ufficio, etc.), nonché in quelle oggetto degli ulteriori decreti ministeriali di adozione dei criteri ambientali minimi adottati per altre categorie di forniture e affidamenti.

In attuazione dell’art. 7 del Codice, così come modificato dalla L. n. 221 del 2015, l’Osservatorio dei Contratti Pubblici provvederà a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente.

 

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