Dal 20 maggio in vigore molte novità per gli appalti pubblici – Ecco le modifiche principali stabilite dal Dlgs 56/2017

Offerta più vantaggiosa

Utilizzare questo criterio è obbligatorio per assegnare gli appalti oltre i due milioni e facoltativo sotto questa soglia. Una delle modifiche più rilevanti imposte dal correttivo è il tetto massimo imposto al punteggio da assegnare al prezzo che non potrà mai essere superiore al 30% del totale. Inoltre il correttivo precisa anche che le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Tra i criteri di aggiudicazione è sempre possibile premiare le imprese in possesso di rating di legalità (e in futuro di impresa). Con il correttivo viene anche introdotto l’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi (Cam) per i lavori di ristrutturazione – inclusi quelli di demolizione e ricostruzione – ove possibile e in funzione della tipologia di intervento, sulla base di i criteri stabili dal Ministero dell’Ambiente.

 

Massimo ribasso

La novità di maggior rilievo riguarda il raddoppio del valore della soglia (da uno a due milioni) al di sotto della quale è possibile assegnare appalti solo sulla base del prezzo. A causa dell’ambigua formulazione dell’articolo 95 (comma 54 lettera a) resta ancora da chiarire se però dopo l’entrata in vigore del correttivo è ancora possibile utilizzare il massimo ribasso nelle procedure negoziate sotto al milione.

 

Procedure negoziate fino a un milione

Aumenta il numero delle imprese da invitare per l’assegnazione degli appalti di lavori.
Tra 40mila e 150mila euro il numero minimo di imprese da invitare passa da cinque a dieci. Tra 150mila euro e un milione si sale da dieci a quindici.

 

Appalto integrato

E’ possibile mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Vengono poi fatti salvi tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile dell’anno scorso. Potranno essere rimessi in gara con la formula dell’appalto integrato fino al 20 maggio 2018.

 

Subappalto e terna

Cade la facoltà per le Pa di decidere gara per gara se ammettere o meno l’assegnazione di lavori in subappalto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l’importo, interviene l’obbligo di indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L’obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.
Facilitazioni per le Pmi

Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere una riduzione del 50% del costo della cauzione provvisoria alle piccole e piccolissime imprese, inclusi i loro consorzi. Alle Mpmi non si applica poi l’obbligo – a pena di esclusione – di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva

 

Costi manodopera e sicurezza

Il correttivo prova a fare chiarezza sui costi di manodopera e sicurezza. Indicando chi deve specificare cosa. In base alle nuove indicazioni all’impresa spetta il compito di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Prima di aggiudicare, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo della manodopera indicato rispetti i livelli stabiliti dalle tabelle ministeriali. L’ l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali è esclusa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, oltreché per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale (art. 95 del codice).
Soccorso istruttorio gratuito

La riscrittura del comma 9 dell’articolo 83 del codice cerca di porre fine al tira e molla sull’obbligo di pagare una sanzione per regolarizzare le carenze formali dell’offerta in corso di gara. Cancellata la multa commisurata sul valore dell’appalto fino a un massimo di cinquemila euro. La Pa deve concedere all’impresa di mettersi in regola con un termine di 10 giorni senza pagare nulla. Scaduto il tempo massimo scatta l’esclusione

 

Commissioni di gara

Nonostante le molte novità introdotte dal correttivo, dal punto di vista pratico nell’immediato non cambia nulla. Da questo punto di vista le gare continueranno a essere gestite secondo la disciplina pre-riforma. L’obbligo di formare commissioni con esperti sorteggiati dall’albo Anac entrerà in vigore soltanto dopo l’approvazione del decreto Mit che stabilirà i compensi per i commissari e due nuovi provvedimenti che, a cascata, dovrà approvare l’Anac.

 

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