Lo scopo della normativa è l’individuazione dei così detti titolari effettivi; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Il 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sull’operatività del registro dei titolari effettivi.

I soggetti obbligati già iscritti alla data del 9 ottobre 2023 avranno 60 giorni per inviare la relativa comunicazione (ultimo giorno 11 dicembre 2023).

Per le società di capitali, le cooperative, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini iscritti dal 10 ottobre, il termine di presentazione è di 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, Registro cui sono tenute a riscriversi le persone giuridiche private) o 30 giorni dalla costituzione (per i Trust e i mandati fiduciari).

Il ritardo o l’omissione dell’adempimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile.

Il registro dei titolari effettivi è stato istituito dall’art. 21 comma 1 del D. Lgs 231/2007 e regolato dal DM 55/2022.

Lo scopo della normativa è l’individuazione dei così detti titolari effettivi; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese dei dati del titolare effettivo sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative, anche nella forma di società consortili);
    le persone giuridiche private (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all’iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000);
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Noi di Assa ci occupiamo di eseguire la comunicazione alla CCIAA al compenso imponibile di € 50,00

Cosa ci occorre:

  • visura camerale aggiornata
  • CSN (firma digitale) o CREDENZIALI SPID
  • la società dovrà pagare alla CCIAA diritti di segreteria pari ad € 30,00

NB = si fa presente che ogni qualvolta la società effettuerà variazioni nel “nominativo personale effettivo” dovrà effettuare la comunicazione alla CCIAA di competenza pena il pagamento di una sanzione amministrativa

Saremo sempre disponibili ad eseguire tale comunicazione in CCIAA: contattaci subito